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L'equipollenza dei titoli AFAM ai titoli universitari diventa legge

Gazzetta Ufficiale

Accademia SantaGiulia
01/02/13

La legge di stabilità 2013 è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 21 dicembre 2012. Pubblicata sul Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29-12-2012, entra in vigore dal 1° gennaio 2013 come legge 24 dicembre 2012, n. 228. La legge di stabilità 2013 contiene alcuni commi (dal comma 102 al comma 107 dell’articolo 1) dedicati espressamente al settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), che recepiscono in parte i contenuti della proposta di legge n. 4822. Il 30 novembre 2011 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n. 1693, dal titolo “Valorizzazione del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale”, che raccoglieva in sé tutte le migliori proposte per la valorizzazione e il rilancio del settore AFAM, tra le quali quelle portate avanti dal CNAFAM. E’ un avvenimento storico per il comparto AFAM.
La legge di stabilità 2013, all’art. 1, commi da 102 a 107, prevede infatti:
1. l’equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L-3 (Lauree triennali in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda);
2. l’equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 - Musicologia per Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia Nazionale di Danza; classe LM 12 - Design per l’ISIA; classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica; classe LM 89 - Storia dell’arte, classe LM 12 - Design e classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le Accademie di Belle Arti);
3. l’equipollenza dei diplomi di vecchio ordinamento conseguiti anteriormente all’entrata in vigore della legge (e purché congiunti con il diploma di scuola secondaria di II grado) ai diplomi accademici di II livello (e dunque alle lauree magistrali);
4. la messa a regime di tutte le sperimentazioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge e l’equipollenza dei titoli sperimentali di I e II livello già conseguiti;
5. i diplomi accademici di II livello (e dunque anche quelli di vecchio ordinamento) costituiranno titolo di accesso per i corsi universitari di specializzazione e di dottorato di ricerca.

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